Accesso civico
L’art. 5 del Decreto Legislativo n.
L’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 , come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche irrilevanti, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli inerenti all’obbligo di pubblicazione che grava sulle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge (art. 5 bis).
La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni. L’istanza deve essere trasmessa al DS tramite mail istituzionale: NAIC8BX001@istruzione.it ; PEC: NAIC8BX001@pec.istruzione.it .
La procedura non prevede costi ad eccezioni di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.
Si pubblica in allegato il format per la richiesta di accesso civico.
Allegati
Ultimo aggiornamento
22 Gennaio 2017, 19:41